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IL DISEGNO DI LEGGE C. 893-A: VERSO UNA NUOVA RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE?

In tema di prescrizione del reato sta per giungere all’approvazione della Camera dei deputati un disegno di legge parlamentare (proposta di legge n. 893-A Pittalis e altri) recante “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione”.

Nello specifico l’articolo 1 del provvedimento prevede rilevanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione con il ritorno, mediante l’introduzione dell’articolo 159-bis, rubricato come “sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di condanna”, ad un modello simile, nella sostanza, al meccanismo previsto dalla cosiddetta riforma Orlando.

Si stabilisce infatti che il corso della prescrizione rimanga sospeso, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un periodo non superiore a due anni e, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un periodo non superiore ad un anno.

Detta sospensione decorrerebbe dal termine per il deposito delle motivazioni e si cumulerebbe, ai sensi del comma 3 del nuovo art. 159-bis, con eventuali diverse cause di sospensione previste dall’articolo 159 c.p. (ad esempio la sospensione del processo per impedimento delle parti e dei difensori).

Inoltre i periodi di sospensione della prescrizione tornerebbero ad essere computati, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, in due diverse eventualità:

1) quando la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della Corte di Cassazione interviene dopo la scadenza del rispettivo termine di sospensione;

2) quando, nel giudizio nel grado di giudizio in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo, l’imputato è prosciolto o la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all’accertamento della responsabilità ovvero sono accertate le nullità indicate nell’articolo 604, commi 1, 4, e 5-bis, del codice di procedura penale, anche ai sensi dell’articolo 623, comma uno, lettere b) e b-bis.

Le disposizioni del nuovo articolo 159- bis si applicherebbero infine anche nel giudizio conseguente all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l’appello.

In conseguenza di tali modifiche la sentenza di condanna, al pari del decreto di condanna, tornerebbe ad integrare un atto interruttivo della prescrizione, mentre l’art. 161-bis, rubricato come cessazione del corso della prescrizione dopo il primo grado, verrebbe abrogato al pari dell’art. 344-bis c.p.p. relativo l’improcedibilità e delle numerose disposizioni del codice di procedura penale che ad esso fanno riferimento.

Verrebbe infine ulteriormente incrementato l’elenco dei reati per i quali il termine di prescrizione è aumentato della metà – anziché di un quarto – in presenza di atti interruttivi, mediante l’inserimento di fattispecie incluse nel cosiddetto codice rosso, stalking, lesioni personali dolose, sfregio del volto, aggravate in quanto commesse a danno del coniuge o di persona legata da relazione affettiva nel contesto di maltrattamenti in famiglia o di violenza sessuale.

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